Associazione Socio - Culturale

Atto Costitutivo e Statuto

REPUBBLICA ITALIANA

 

L’anno duemilaquattro, il giorno sedici del mese di Maggio, tra i sottoscritti:

 

Conte Antonio

Costantino Andrea

Iacovino Egidio

Iacovino Giulio

Lardo Giuseppe

Lardo Vito

 

si conviene e stipula quanto segue:

 

  1. E’ costituita una libera Associazione di impegno e promozione sociale, denominata "Il Maggio  -ONLUS".

  2. L’Associazione ha sede legale in Castelsaraceno (PZ). – P.zza Vittorio Emanuele.

  3. L’associazione potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero.

  4. Lo scopo dell’Associazione è quello dettagliatamente indicato nell’art. 2 dello statuto allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

  5. L’Associazione, che ha durata illimitata, è retta da uno statuto composto da 16 articoli allegato al presente atto di costituzione con la lettera "A".

  6. Le persone sopra descritte costituiscono il primo nucleo di soci, denominati fondatori, i quali, riuniti in assemblea, eleggono gli organi dell’Associazione per i primi tre anni.

 

Il Consiglio Direttivo viene formato nelle persone dei Sig.ri: Giulio Iacovino, Presidente; Andrea Costantino, Vicepresidente; Giuseppe Lardo, Segretario-Tesoriere; Antonio Conte, Consigliere; Egidio Iacovino, Consigliere; Vito Lardo, Consigliere.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

6) Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione, viene autorizzato a impegnare in tutti gli atti e operazioni il nome dell’Associazione qui costituita.

7) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi, 16 Maggio 2004.

 

Letto, confermato e sottoscritto in Castelsaraceno (PZ) il 16 Maggio 2004.

 

ALLEGATO “A”

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita una libera Associazione denominata "Il Maggio - ONLUS", con sede in Castelsaraceno (Potenza), Piazza Vittorio Emanuele.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

La durata dell'associazione è illimitata.

Per una maggiore funzionalità l’associazione potrà dotarsi di sedi secondarie decentrate sul territorio nazionale ed internazionale.

 

ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione, che non ha fini di lucro, si propone quale scopo esclusivo  di perseguire finalità di solidarietà e promozione culturale per la crescita sociale della comunità di Castelsaraceno.

Si propone pertanto di:

 

  1. offrire informazione e orientamento sulle risorse e sulle competenze presenti nel territorio;

  2. diffondere la conoscenza e la pratica dei più diversi strumenti tesi a favorire e a garantire la partecipazione civica degli associati e dei terzi, nonché il pieno esercizio della cittadinanza attiva;

  3. offrire consulenza varia su scuola, università, lavoro, economia, servizi sociali, servizi sanitari e comunali, servizi in generale;

  4. promuovere e/o sostenere iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione socio-culturale di Castelsaraceno e del suo patrimonio storico, artistico ed ambientale;

  5. mantenere un rapporto di collaborazione costante e costruttivo tra i cittadini, le varie Istituzioni e le Associazioni operanti sul territorio e che perseguono analoghe finalità.

  6. Confrontarsi periodicamente con i rappresentanti del mondo istituzionale e politico presenti sul territorio.

 

L’associazione potrà inoltre:

 

  1. perseguire finalità culturali, ricreative, ludiche e sportive attraverso la gestione di attività nei campi del gioco, dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere;

  2. partecipare attivamente all’approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di manifestazioni ed incontri di natura ludica, culturale, ricreativa e sportiva.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

 

Il patrimonio della associazione è costituito da:

a.     fondo iniziale di Euro 300,00 (trecento/00) versato in parti uguali dai soci fondatori;

b.     quote sociali annuali;

c.     contributi volontari degli associati per il funzionamento dell’Associazione;

d.     contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

e.     raccolte provenienti da manifestazioni o qualunque attività promosse dall’Associazione;

f.      eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

g.     eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;

h.     beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell’Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 I SOCI

 

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

 

  1. Fondatori, coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione

  2. Ordinari, coloro che aderiscono all’Associazione condividendone le finalità;

  3. Benemeriti, coloro che contribuiscono in maniera considerevole con la loro opera e il loro sostegno ideale o economico agli scopi dell’Associazione.

 

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le pertinenze statutarie.

I soci, ad eccezione dei Benemeriti, sono tenuti al versamento della quota sociale come stabilita dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative, i gruppi informali e tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.

Le domande di Ammissione devono essere approvate anche dal Collegio dei Soci Fondatori.

I soci sono obbligati a versare una quota associativa annuale.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART. 5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Soci fondatori, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per: comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione opera automaticamente decorsi trenta giorni dalla messa in mora da parte dell’Associazione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

  3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

  4. a prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

  1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;

  2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma c.c.;

  3. ad accedere alle cariche associative;

  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

  1. l'Assemblea dei soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Collegio dei Revisori;

  5. il Collegio dei Soci Fondatori.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.

Sono altresì gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti.

ART. 8 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci, tranne i morosi, ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.

Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione in qualunque forma che garantisca data certa da recapitarsi ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta, sempre con comunicazione in qualunque forma, almeno due giorni prima della riunione.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Soci Fondatori o un terzo degli associati ne ravvisi la necessità. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di questi dal socio più anziano di età.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari sono a disposizione di tutti i soci, e potranno prendere visione anche del relativo verbale che viene inserito nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

  1. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;

  2. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

  3. approva il bilancio preventivo e consuntivo;

  4. stabilisce l’entità della quota associativa, su proposta del Consiglio Direttivo;

  5. approva il Regolamento interno che disciplina lo svolgimento dell’attività  dell’Associazione stessa e le eventuali modifiche ad esso apportate;

  6. delibera sulle modifiche al presente Statuto;

  7. può deliberare, se lo ritiene necessario e vi sono le possibilità finanziarie, per la nomina di dipendenti ed impiegati;

  8. delibera, su proposta motivata del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Soci Fondatori, l’esclusione dei soci nei casi previsti dal presente Statuto;

  9. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, o da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

 

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario-Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione eleggendo i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può eleggere altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

  2. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

  3. predisporre l’eventuale regolamento interno;

  4. eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere;

  5. deliberare sulle domande di nuove adesioni;

  6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad esterni all'associazione il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, si richiamano i punti di cui agli artt. 8 e 9 del presente Statuto.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo.

Il Segretario-Tesoriere è il responsabile amministrativo unico: cura la gestione economica dell’Associazione stessa in relazione alle norme di legge e di statuto; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci; prepara le relazioni in occasione dei bilanci preventivi e consuntivi; cura e conserva i libri contabili, dei verbali e dei soci.

ART. 11 COLLEGIO DEI SOCI FONDATORI

Il Collegio dei Soci Fondatori è composto da coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.

Ha il compito di vigilare sul rispetto delle finalità e degli ideali ispiratori dell’Associazione.

Ha pertanto il diritto/dovere di:

a. esaminare singolarmente le richieste di ammissione all’Associazione, esprimendo il parere vincolante sulla loro accettazione o meno;

b. valutare i casi di eventuale esclusione dall’Associazione nonché i vari provvedimenti da adottare;

c. richiamare il Consiglio Direttivo o qualcuno dei suoi membri, in caso di inadempienze o stravolgimenti o abusi, al rispetto delle finalità statutarie dell’Associazione e, in caso di persistente comportamento, deferire i responsabili all’Assemblea dei Soci, con motivazione scritta, per i provvedimenti ritenuti opportuni;

d. commissariare l’Associazione, in caso del perdurare di tale stato di inosservanza e non rispetto delle finalità, avocando a sé tutte le competenze del Consiglio Direttivo fino alla scadenza naturale del mandato;

e. proporre lo scioglimento dell’Associazione se non si riuscirà ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo o se quest’ultimo eletto non rispetterà le finalità previste dal presente Statuto.

Entrano, a pieno titolo, a far parte del Collegio dei Soci Fondatori anche coloro che hanno ricoperto cariche sociali per almeno due volte nell’Associazione e per un periodo non inferiore a cinque anni previa deliberazione del Collegio dei Soci Fondatori.

ART. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, previsto solo nei casi di cui all’art. 25 D.Lgs 460/97, è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, e nel proprio ambito nomina il suo presidente.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ART. 13 BILANCIO o RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea per l’esame e l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Esso viene messo a disposizione presso la sede dell’Associazione, quindici giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato.

 

ART. 14 GRATUITA’ DELLE CARICHE

 

Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.

Sono rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell’esercizio della carica.

 

ART. 15 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità identiche o analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le controversie che potranno sorgere fra l’Associazione e gli associati o tra gli amministratori e terzi saranno risolte da un collegio di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo o di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Lagonegro.

Il Collegio arbitrale procederà da amichevole compositore e il giudizio sarà inappellabile.

ART. 16 RINVIO

Per modificare il presente statuto è necessario il parere favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia.

 

Letto, confermato e sottoscritto a Castelsaraceno (Potenza) il 16 Maggio dell’anno 2004.

 

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